Protezione e passaggio generazionale: la cassaforte giuridica dell’imprenditore.
Origini del Trust
Il Trust, strumento squisitamente “british”, frutto del sistema giuridico flessibile e pragmatico fondato sulla common law anglosassone, ha origini lontane. Fu usato in passato da regnanti e nobili che cedevano la gestione delle loro proprietà durante missioni lontane e pericolose. Si dice che l’origine dei trust risalga all’epoca in cui i cavalieri proprietari terrieri, inizio anno 1000, prima di partire per le crociate trasferivano i beni di famiglia a nobili fratelli, affinché questi provvedessero ad utilizzarli, in loro assenza, per mantenere la moglie e la loro famiglia. Capitava a volte che i nobili fratelli decidessero in assenza del cavaliere di utilizzare i beni per se stessi, destituendo di ogni ricchezza la famiglia del cavaliere. In tal caso si faceva appello direttamente al Re per restituire i beni e le proprietà alla famiglia. Tutto ciò, ovviamente, secondo la tradizione letteraria sui trust.
Le origini moderne del trust si collocano in epoca medioevale, sulla scia del concetto romanistico di fiducia. Già a quei tempi si poteva assistere a fenomeni che oggi qualificheremmo come trust: sovente la terra veniva affidata ad un soggetto detentore che lo lavorava a beneficio di un terzo, allo scopo di raggiungere determinati obiettivi. Con tale meccanismo si intendevano aggirare le pesanti imposte feudali gravanti sulle successioni di immobili, oppure consentire a gruppi ecclesiastici che avevano fatto voto di povertà di detenere, sia pur indirettamente, la proprietà di beni immobili dai quali trarre i conseguenti benefici.
Nell’esperienza giuridica inglese del common law, il trust sorse, infatti, come mezzo per superare i limiti che il sistema giuridico feudale inglese poneva nei confronti di determinati soggetti o nell’uso di istituti per il trasferimento della proprietà di beni immobili a favore di un terzo fiduciario che aveva l’obbligo di trasferirne le rendite al primo proprietario e alla morte di quest’ultimo di ritrasferire i beni al soggetto o ai soggetti indicatogli. L’effetto di tale trasferimento era che i terzi diventavano i titolari della proprietà agli occhi della legge, ma mantenevano il loro titolo legittimo sulla proprietà per il beneficiario del trasferente e di qualsiasi altro nominato beneficiario.
Passaggio cruciale nell’utilizzo dell’istituto del Trust nei paesi non anglosassoni è stata la Convenzione dell’Aja stipulata nel 1° luglio 1985 e introdotto dagli stati europei e dalla Svizzera negli anni successivi. Lo scopo della Convezione è stato quello di rendere utilizzabile un istituto di antica conoscenza e di fondamentale importanza per i sistemi di common law anche all’interno di paesi di diversa tradizione giuridica ai quali lo stesso era fondamentalmente sconosciuto.
La convenzione dell’Aja è entrata in vigore nei diversi paesi con tempi e modalità diverse, come ad esempio il 16 Ottobre del 1989 in Italia, il secondo paese ad introdurre l’istituto del Trust dopo l’Inghilterra, mentre in Svizzera è entrata in vigore il 1 luglio 2007.
Il Trust è uno strumento giuridico attraverso il quale il disponente assegna beni ad un altro soggetto, il trustee, che ha l’obbligo di gestirli nell’interesse di beneficiari determinati o di una categoria di beneficiari o per la realizzazione di uno scopo.
La versatilità, carattere insito del Trust, lo rende uno strumento particolarmente adatto alla pianificazione patrimoniale ed ereditaria, in grado di adattarsi a molteplici scopi inerenti la sfera familiare e aziendale.
Gli obiettivi principali del Trust:
- Protezione
- Flessibilità
- Governance
- Garanzia
- Continuità
- Confidenzialità