Il passaggio della ricchezza da una generazione ad un’altra rappresenta un tema alquanto delicato e dibattuto nei diversi Governi centrali e nell’opinione pubblica sia con riferimento a temi di equità sociale sia con riferimento a tematiche di politiche fiscali/entrate tributarie.
In un contesto economico come quello attuale, aggravato dall’impatto che il Covid sta avendo nei confronti delle economie mondiali, sempre più di frequente si sente parlare, specie in alcuni Stati dove il contributo delle entrate tributarie legate all’imposta di successione è fortemente limitato, di proposte di interventi di razionalizzazione e più in generale di aumento delle imposte di successione. Ciò permetterebbe, a detta dei sostenitori di tale ultima impostazione, di avere maggiori introiti fiscali da poter utilizzare, a regime, per abbassare la tassazione sui redditi di lavoro.
Tutto ciò premesso, è necessario sottolineare come, a livello di Unione Europea, non esista una armonizzazione giuridica di tassazione dei “passaggi generazionali”.
Considerando inoltre il contesto sempre più dinamico ed internazionale di vita delle persone, sempre più spesso si verificano casistiche in cui, in un’ipotesi di “passaggio generazionale”, sono coinvolti diversi Stati.
Proprio per cercare di rendere organica ed armonizzata, almeno dal punto di vista della disciplina civilistica applicabile, la normativa applicabile in caso di “successioni internazionali”, l'Unione europea ha adottato il Regolamento n. 650/2012, che disciplina in modo unitario tutte le successioni aperte a far data dal 17 agosto 2015.
In sintesi, e semplificando, in base al predetto Regolamento, la legge applicabile alla successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte. Il Regolamento prevede anche delle ipotesi di eccezioni ovvero quella del Paese dove il de cuius avesse collegamenti manifestatamente più stretti ovvero l’ipotesi di scegliere per testamento la legge applicabile del paese in cui il de cuius avesse la cittadinanza.
Lo scopo di tale Regolamento è quello di ricondurre ad unitarietà la normativa legale applicabile nelle ipotesi di “successioni internazionali”.
Con riferimento alle normative fiscali, viceversa, non esiste una legislazione unitaria di riferimento, nemmeno con riferimento agli Stati dell’Unione Europea. Si assiste pertanto a una pletora di normative, di basi imponibili, aliquote fiscali e franchigie. A titolo esemplificativo si riportano alcune preliminari indicazioni e specifiche circa alcuni paesi dell’UE e alcuni del resto del mondo
Da quanto sopra emerge chiaramente che le normative (anche all’intero dell’UE) sono molto diverse e che l’impatto stesso dell’imposizione in caso di successione potrebbe essere in alcuni casi molto rilevante. Un esempio: in caso di successione lasciando in eredità 2 milioni di Euro a favore di un figlio, in Italia l’imposta di successione è pari a 40 mila Euro, in Svizzera (cantone Ticino) è pari a 0 Euro, in Germania è pari a circa 265 mila Euro, in Francia a circa 617 mila Euro e in Gran Bretagna a circa 650 mila euro. Occorre inoltre considerare che, al fine di evitare comportamenti “abusivi” volti a poter usufruire della tassazione più favorevole di qualche Stato (ad esempio cambiando residenza), alcuni Stati prevedono delle normative ad hoc a tal riguardo. Ad esempio, per i cittadini tedeschi, ai fini della normativa sulle imposte di successione e donazione, lo status di persona residente o domiciliata abitualmente in Germania permane per cinque anni dal momento in cui trasferiscono la residenza o il domicilio abituale all’estero.
Infine occorre tenere in considerazione, ove diversi Stati dovessero essere coinvolti (es. de cuius residente nello Stato A, beneficiario residente nello Stato B, bene ereditato presente nello Stato C, ecc.), potrebbe verificarsi l’applicazione delle diverse imposizioni da ciascuno Stato con la conseguenza di dover poi valutare la possibilità di detrarre le imposte pagate nell’altro Stato.
Con riferimento all’Italia, in assenza di un Trattato, l’eventuale doppia imposizione può essere risolta attraverso il credito d’imposta “domestico” previsto dall’art. 26 comma 1 lett. b) del DLgs. n. 346/90, in base al quale dall’ammontare del tributo successorio devono essere detratte “le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione ai beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l’applicazione di Trattati o accordi internazionali”
Per meglio comprendere il relativo meccanismo di funzionamento si pensi al seguente caso:
- de cuius residente in Italia, nel cui patrimonio oggetto di successione rientrano beni situati in Germania e in Italia, e di un erede residente in Germania: conformemente alla normativa tedesca, il tributo successorio si applica su base mondiale in virtù della residenza dell’erede, venendosi a creare una doppia imposizione su tutti i beni oggetto di successione; in virtù del meccanismo del credito di imposta previsto dal DLgs. n. 346/90, l’Italia riconosce un credito per le imposte tedesche versate unicamente sui beni situati in Germania, con la conseguenza che la doppia imposizione è risolta unicamente per i beni situati in Germania e non anche su quelli siti in Italia.
Laddove esista un Trattato si potrà fare riferimento alle disposizioni ivi contenute al fine di risolvere fattispecie di doppia imposizione. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla seguente fattispecie:
- de cuius residente in Italia, nel cui patrimonio oggetto di successione rientra un immobile sito nel Regno Unito; in applicazione delle normative italiana e inglese, l’immobile è assoggettato a tassazione in entrambi gli Stati: al fine di risolvere la doppia imposizione, il Trattato concluso tra Italia e Regno Unito prevede che “quando un Paese contraente applica la imposta su beni non situati nel suo territorio, ma in quello dell’altro Paese contraente, il primo Stato concede sull’ammontare della propria imposta riferibile a tali beni, un credito uguale all’ammontare della imposta applicata nel territorio dell’altro Stato contraente riferibile a tali beni (senza superare l’ammontare della imposta così applicabile)”; pertanto, l’Italia accorda un credito per le imposte pagate nel Regno Unito sull’immobile ivi situato.
A tal proposito si segnala che le Convenzioni sulle doppie imposizioni ai fini dell’imposta sulla successione sono ben poche se rapportate a quelle previste ai fini delle imposte sui redditi. Ad esempio l’Italia ha concluso solo sette Trattati in materia di imposta di successione (Stati Uniti, Svezia, Grecia, Regno Unito, Danimarca, Israele e Francia) contro i 100 ai fini delle imposte sui redditi. Ciò comporta che le ipotesi di doppia tassazione in caso di “successioni internazionali” possono essere potenzialmente tante.
Da quanto sopra si intuisce come diventi sempre più importante analizzare per tempo la propria posizione patrimoniale e familiare in modo da poter pianificare e gestire, senza imprevisti, o comunque in maniera efficiente il futuro evento successorio.
Il gruppo VECO, vantando una lunga esperienza in tematiche di fiscalità cross border e fiscalità svizzera può assistere i clienti nell’analizzare la propria posizione patrimoniale e nell’individuare le soluzioni/strutture più idonee al caso specifico, assistendo il cliente stesso in tutte le fasi di pianificazione patrimoniale.